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Denuncia Inizio Attività (DIA)

Servizio Attivo
La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.


A chi è rivolto

La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario. Se il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

Descrizione

La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.

Come fare

L'Utilizzo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) è prevesta per gli interventi compresi nella seguente elenco:
1) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
2) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
3) Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
4) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
5) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
6) Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
7) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
8) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

Cosa serve

I moduli per redigere la Denuncia di Inizio Attività con relativa relazione tecnica potranno essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico oppure scaricati al termine di questo Sezione.
Occorre presentare presso l'Ufficio Tecnico la seguente documentazione:
1) Domanda di Denuncia di inizio attività;
2) Relazione Denuncia di inizio attività del progettista dei lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale). Anche in questo caso i Comuni sono soliti fornire appositi modulari;

Cosa si ottiene

Denuncia Inizio Attività (DIA)

Tempi e scadenze

La Denuncia di Inizio di Attività ha validità per 3 anni. L'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune, con particolare riferimento alla denuncia di inizio di attività, la data di ultimazione dei lavori, allegando alla stessa il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell'opera al progetto. Nel caso in cui si verificano difformità tra le opere realizzate e le dichiarazioni contenute nella d.i.a., l'amministrazione comunale commina sanzioni amministrative specifiche. Nel caso di falsità della dichiarazione, l'amministrazione comunale ne dà notizia all'autorità giudiziaria ed all'ordine professionale del tecnico che ha sottoscritto l'asseverazione;

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge n. 17/1942;
Legge n. 28/1977;
Legge n. 3/1978;
Legge n. 8/1986;
Legge n. 23/1996;
Legge n. 662/1996;
Regolamento Edilizio Comunale;

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 25/05/2023


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